Indennità Una Tantum Tempo Determinato

Descrizione prestazione
L’indennità una tantum DL 50/2022 prevista dall’art. 32 del DL 50 del 17 maggio
2022, detta anche Bonus 200 euro, è stata istituita in favore di molteplici
categorie di lavoratori sotto diverse condizioni.

Nota bene che nei casi indicati di seguito non devi presentare domanda per la
«nuova indennità una tantum DL 50/2022» (Bonus 200 euro) perché
quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.
Non devi presentare domanda se:
• hai già presentato domanda per le precedenti indennità onnicomprensive
(ex DL 41/2021, DL 73/2021) a meno che la domanda non risulti essere
«Respinta».
• Le Indennità onnicomprensive precedenti sono quelle previste dall’art. 10,
commi da 1 a 9, del DL 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021 n. 69 e dall’art. 42 del DL 73/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
• hai percepito per il mese di giugno 2022 le indennità di disoccupazione
NASpI e DIS-COLL.
• Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono previste dagli
articoli 1 e 15 del D. lgs. 4 marzo 2015, n. 22.

• hai percepito nel corso del 2022 l’indennità di disoccupazione agricola, di
competenza del 2021.
• L’indennità di disoccupazione agricola è prevista dall’art. 32 della legge 29
aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ricorda che il Bonus:
• è pari a 200 euro;
• non è compatibile con le altre indennità previste dal medesimo art. 32, di
cui ai commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
• non è compatibile con l’indennità prevista all’art. 31 del DL 50/2022;
• potrà essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta;
• non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.