Il collaboratore scolastico, come del resto anche gli altri membri del personale ATA e gli insegnanti, rispondono ad una Pubblica Amministrazione. Pertanto, secondo la normativa, il dipendente PA dovrebbe concedere l’esclusività delle prestazioni professionali.
Questo tema è stato lungamente dibattuto, ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sullo stesso. Esistono alcuni casi, quando il lavoro per la PA è svolto in part-time, che questi possa essere compatibile con un secondo lavoro. Secondo il decreto legislativo 165/2001 articolo 53 questi sono classificati in:
- Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- Utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e
di invenzioni industriali; - Partecipazione a convegni e seminari;
- Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- Partecipazione ad attività societarie a titolo di semplice socio;
- Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- Attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca, limitate queste ultime a quelle di natura scientifica;
- Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- Attività resa a titolo gratuito a favore di associazioni sportive dilettantistiche, di associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- Consulenza tecnica d’ufficio.
Per poter svolgere tali attività secondarie, però, è necessario presentare domanda all’Amministrazione per incarichi secondari. In tal modo, anche può coesistere il rapporto collaboratore scolastico a tempo determinato e partita iva.
Partita iva e collaboratore scolastico, quali limitazioni
Vi sono, tuttavia, delle limitazioni per chi vuole intraprendere una seconda attività, seppur impegnato con un lavoro in istituto scolastico. Il lavoro in questione, infatti, non deve interferire con le attività svolte per la pubblica amministrazione né trarre profitto da informazioni interne o previo utilizzo di materiali di sua proprietà. Altresì, il collaboratore scolastico non potrà avere una partita IVA e lavorare a scuola se:
- È possessore di un’attività industriale, professionale o commerciale;
- Risulti dipendente di un’azienda pubblica o privata, ovvero abbia rapporti subordinati;
- Assunzione in alcune società a scopo di lucro.
Per riassumere: è possibile avere una partita IVA come collaboratore scolastico o altra carica personale ATA. Ciò, però, se il contratto con la Pubblica amministrazione sia a tempo parziale, non superando il 50% per prestazione lavorativa. Ma dovrà, comunque, essere autorizzata dalla pubblica amministrazione. La violazione delle norme possono portare ad un’ammenda nei confronti del trasgressore o, anche, al licenziamento dello stesso.
È, altresì, consigliabile mirare concretamente al lavoro per cui vogliamo fare domanda, ovvero il personale ATA, impegnando il nostro tempo nell’acquisire punteggio per la graduatoria.
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